Definizione e classificazione dei rifiuti

Definizione e classificazione dei rifiuti

La definizione di rifiuto prescinde dal riferimento all’elenco costituito dal catalogo europeo dei rifiuti (C.E.R.) che rappresenta invece lo strumento per identificare, ovvero dare un nome, ai rifiuti.

La nozione di rifiuto comprende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi (art. 183 comma 1 lettera a del D.Lgs. 152/2006). Non ha dunque importanza che le sostanze o gli oggetti abbiano o meno un valore economico (ad es. i rottami metallici) o che sia destinati a smaltimento o recupero.

Nel documento intitolato “Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste” a firma della Commissione Europea, sono contenute alcune precisazioni utili al fine di meglio comprendere cosa debba intendersi con il termine “disposal” (“disfarsi” nella traduzione italiana). La Commissione auspica un approccio flessibile e un’analisi condotta “caso per caso”, fornendo alcune precisazioni (punto 1.1.2.1):

  • il termine “disfarsi” deve intendersi riferito sia alle attività di recupero che a quelle di smaltimento;
  • può implicare un valore commerciale positivo, neutrale o negativo;
  • può riguardare una condotta intenzionale del produttore/detentore, ovvero un comportamento involontario o addirittura accidentale;
  • il luogo fisico in cui sono collocati i materiali non influenza in alcun modo la circostanza che gli stessi assumano o meno la qualifica di rifiuti.

Definito il concetto di rifiuto dal punto di vista normativo occorre necessariamente e obbligatoriamente far riferimento al catalogo europeo dei rifiuti (C.E.R.) per una corretta classificazione funzione del processo da cui si è generato l'oggetto o la sostanza di cui ci "si disfa".

Il nostro Studio, oltre all'elenco dei codici (qui), è disponibile per fornire consulenza in merito alla corretta classificazione dei rifiuti.

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